Art. 48 – ESENZIONE E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero
di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La TARI è ridotta del 10 %, , per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che
procedono direttamente al recupero della frazione organica La riduzione della TARI è
applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune,
con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia,
da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e
l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori
precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla
tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni
completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato
recuperato nei giorni successivi.
5. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato,
devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione e
produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione
o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.