Art. 47bis – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno
diritto ad una riduzione del tributo sulla quota variabile della tariffa.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo
di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva
di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così
determinata può anche raggiungere il 100% della quota fissa e variabile del tributo.
3. Al fine de1 calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono
tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione
attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed,
in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani
prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i
formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,
debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la
quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’
facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di
denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra
documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a
recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di
indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il
calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della
moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo de1l’attività ed il coefficiente di
produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K della
categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle
tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale
eccedenza pagata nel caso di incapienza.