1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e
nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in
agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi
agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche o private in cui si producono rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi.