Art. 47 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e
nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in
agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi
agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche o private in cui si producono rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi.