Art. 49 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali la TARI
dovuta dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che
ne facciano domanda, previa delibera della Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale riconosce le seguenti agevolazioni:
a) Riduzioni fino al 50% per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di
usufrutto, uso o abitazione già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in Residenze sanitarie
assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate;
b) Riduzioni fino al 50% per nuclei famigliari residenti con presenza di portatori di
handicap il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’anno precedente non
sia superiore ad € 20.000,00;
c) Riduzioni fino al 50% per i nuclei formati da 4 o più componenti e residenti con
presenza di minori o figli di età non superiore a 26 anni purchè studenti, il cui
reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’anno precedente non sia superiore a:
€ 20.000,00 per un nucleo familiare da 4 componenti
€ 25.000 per un nucleo familiare da 5 componenti
€ 30.000,00 per un nucleo familiare da 6 o più componenti
Le agevolazioni ed esenzioni iscritte in bilancio possono essere autorizzazioni di spesa
qualora non superiori al 7% del costo complessivo del servizio, la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell’esercizio al quale
si riferisce l’iscrizione stessa. Qualora i costi da sostenere siano superiore ai limiti di
spesa previsti in bilancio, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima
percentuale a tutti gli aventi diritto.
Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare apposita istanza nei termini
indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.