1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa
dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non
domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del
servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del
presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 47 quater. Resta
impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due
anni.